Lavoro

Assenza per malattia: come e quando comunicarla

Docenti o personale ATA, in caso di assenza per malattia devono avvisare tempestivamente la segreteria della propria scuola. La normativa di riferimento è l’art. 17/10 del CCNL 29.11.2007 che dispone come “L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica”. Lo stesso vale anche per un’eventuale prosecuzione della malattia.

Il lavoratore, al momento in cui viene inviato il certificato medico all’INPS e alla scuola, ha l’obbligo di verificare che sia stato indicato correttamente il luogo del proprio domicilio e dovrà durante il periodo di malattia rendersi reperibile ad eventuali visite di controllo, che potranno essere disposte dall’INPS.

L’invio del certificato medico alla scuola avviene in modalità telematica, ma nel caso in cui il medico sia impossibilitato all’invio online del certificato, ad esempio per problemi tecnici, si potrà presentare alla propria scuola certificazione di malattia anche in forma cartacea.

Se la prognosi è certificata dal medico fiscale, non è necessario l’invio della certificazione del medico curante, in quanto il medico fiscale è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

I medici di famiglia così come la guardia medica, ospedali e pronto soccorsi e gli ambulatori dell’ASL possono tutti certificare la malattia. Sono esclusi invece i medici che operano come liberi professionisti non convenzionati e quelli dipendenti di strutture private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il personale assunto a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi di malattia in un triennio. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

Dal 1° al 9° mese di malattia spetta la retribuzione fissa mensile al 100%. Dal 10° al 12° mese di malattia si ha diritto alla retribuzione fissa mensile al 90%; Dal 13° al 18° mese di assenza per malattia spetta la retribuzione fissa mensile al 50%.

Terminati questi 18 mesi (che non interrompono l’anzianità di servizio) il dipendente può richiedere un ulteriore periodo di 18 mesi di assenza per malattia in casi particolarmente gravi, che sono concedibili senza retribuzione e interrompono qualsiasi anzianità di servizio, tranne quella del preavviso, risultando quindi utili solo alla conservazione del posto di lavoro.

Per il personale assunto a tempo determinato, con contratto stipulato fino al 31/8, le assenze per malattia, dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL o dovute a gravi patologie, sono regolate come per il dipendente a tempo indeterminato.

Lorenzo

Laureato in Beni Culturali, appassionato di scrittura e web, interessato alle tematiche della formazione.

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